CIRCOLARE INPS N. 107 – 23.09.2020: AUMENTO PENSIONI INVALIDITA’ e INABILITA’
A seguito della sentenza n. 152/2020 della Corte Costituzionale, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38, comma 4, della Legge 28.12.2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che gli aumenti previsti (il cosiddetto aumento ad un milione di lire) sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, anziché ai soggetti di età superiore a diciotto anni, l’INPS con circolare 107 del 23 settembre 2020 fornisce dettagli e chiarimenti sul diritto all’incremento delle pensioni di invalidità e di inabilità (come indicato dall’art. 89-bis della Legge n. 77/2020 – conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, meglio noto come Decreto Rilancio).
L’Inps nella Circolare distingue tra:
- Diritto alla maggiorazione a favore di percettori di pensione di invalidità civile totale, percettori di pensione per ciechi assoluti e percettori di pensione per sordomuti;
- Incremento a favore di percettori di pensione di inabilità assoluta di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, indipendentemente dall’anzianità contributiva.
Per i primi, invalidi civili totali titolari di pensione, a decorrere dal 20 luglio 2020 è riconosciuta d’ufficio, quindi senza fare una domanda ma sulla base della documentazione già disponibile, una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo fino a euro 651,51 per il 2020 (per tredici mensilità); ovviamente saranno riconosciuti anche gli arretrati a partire da agosto.
Ai secondi, titolari di pensione di inabilità di cui all’art. 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale (di cui all’art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544), fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione). In questo caso è necessario presentare una domanda entro il 09 ottobre 2020, e il beneficio verrà attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della stessa. La decorrenza sarà riconosciuta dal 1° agosto, ove espressamente richiesto
Il diritto è riconosciuto dai 18 ai 60 anni.
È bene chiarire che non si tratta di un aumento fisso per tutti i possessori di invalidità civile al 100%, ma di un “incremento” che consente di arrivare, a seconda del reddito, a percepire un ulteriore importo rispetto all’assegno già percepito ogni mese (€ 290,00 circa).
L’incremento può raggiungere un importo massimo di € 364,70 ma non sarà così per tutti, in quanto l’importo cambierà, e scenderà, in base al reddito dichiarato.
In sintesi, affinché si abbia diritto all’aumento occorrono due tipologie di requisiti: età minima e reddito.
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità/invalidità che hanno compiuto 18 anni (adeguamento al disposto della sentenza Corte Costituzionale) e ai quali una Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inabilità al lavoro pari al 100% e in via permanente.
Per quanto attiene i requisiti di reddito, si deve distinguere tra:
- beneficiario non coniugato: redditi non superiori a € 8.469,63;
- beneficiario coniugato: redditi propri di importo non superiore a € 8.469,63, cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a € 14.447,42.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale.
Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
I redditi conteggiati sono quelli di qualsiasi natura assoggettabili ad Irpef: lavoro (dipendente, autonomo, parziale, occasionale….), borse lavoro, pensioni previdenziali (ovvero quelle riconosciute sulla base dei contributi versati), reversibilità, ovvero tutti i redditi anche se esenti da IRPEF
I redditi esclusi sono le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento per invalidità civile, altre erogazioni assistenziali erogate da enti locali, l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e il reddito della casa di abitazione.
Infine, vi ricordiamo che è possibile calcolare autonomamente questo incremento seguendo le spiegazioni contenute nella Tabella M5 dell’allegato 2 della Circolare Inps 147/2019.
Non si ha invece notizia della data in cui Inps inizierà a mettere in pagamento questo incremento, auspichiamo entro gennaio 2021 ma consigliamo a tutti di controllare il proprio conto corrente con frequenza per notare eventuali incrementi di pensione.
Per approfondimenti o chiarimenti prendere contatto con il signor BIZZARRI Giorgio 335.5247382 oppure giorgio.bizzarri@cisl.it